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REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'ALPE VEGLIA DEI VEICOLI A MOTORE AUTORIZZATI
Premesso che la normativa del Piano d’Area del Parco Veglia Devero prevede i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’accesso all’Alpe Veglia dei veicoli a motore.
Considerato che il Consorzio Miglioramento Alpe Veglia ha la gestione della strada gippabile .
Verificata la necessità di un normativa , nella sua seduta del giorno 01 luglio 2010 , il Consiglio Direttivo, ha approvato il seguente:
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’ALPE VEGLIA
DEI VEICOLI A MOTORE AUTORIZZATI.
Art.1-Possono essere autorizzati :
-i veicoli a motore dei proprietari od affittuari di immobili All’Alpe Veglia;
-i veicoli a motore degli operatori turistici , degli agricoltori , dei commercianti che operano all’Alpe Veglia;
-i veicoli a motore di imprenditori od imprese che temporaneamente operano al Veglia;
-i mezzi necessari per lo svolgimento di attività di vigilanza , di soccorso e di sviluppo culturale e turistico.
Art.2) Si intendono autorizzati al transito i Soci in regola con il pagamento della quota di adesione annuale.
Art.3- Coloro che rientrano nella casistica indicata nell’art.1 dovranno:
Presentare richiesta all’Ente di Gestione del Parco ed ottenere regolare autorizzazione;
Inviare al Comune di Trasquera , con Raccomandata RR, apposita dichiarazione per sollevare il Comune da eventuali responsabilità.
Presentare la suddetta documentazione al Consorzio per ottenere il bollino annuale e la chiave della sbarra.
Art4) Le persone o le ditte autorizzate dovranno segnalare , agli Enti indicati nell’art.2, tutte le variazioni relative agli automezzi non appena queste si verificano .
Art.5) Le persone o le Ditte che perdessero i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione all’accesso , dovranno segnalarlo e restituire al Consorzio la chiave in loro possesso.
Art.6) Fermo restando il rispetto delle ordinanze sindacali del Comune di Trasquera e del Piano di evacuazione del Comune di Varzo, il transito dei veicoli alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali è vietato nelle seguenti fasce orarie:
Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30
A partire dall’ultima domenica di agosto il divieto pomeridiano va dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Art.7) E’ vietato il transito nel momento in cui le condizioni atmosferiche autunnali rendano ghiacciata e pericolosa la gippabile.
Art.8) Competerà al personale di vigilanza il controllo del rispetto del presente Regolamento e della delibera del Consiglio Direttivo del Parco Veglia Devero del 11.6.2002 n°13.