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REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'ALPE VEGLIA DEI VEICOLI A MOTORE AUTORIZZATI


Premesso che la normativa del Piano d’Area del Parco Veglia Devero prevede i criteri per il rilascio delle autorizzazioni  per l’accesso all’Alpe Veglia dei veicoli a motore.
Considerato che il Consorzio Miglioramento Alpe Veglia ha la gestione della strada gippabile .
Verificata la necessità  di un normativa  , nella sua seduta  del giorno 01 luglio 2010 ,  il Consiglio Direttivo,    ha approvato il seguente:

REGOLAMENTO  PER L’ACCESSO  ALL’ALPE VEGLIA
DEI VEICOLI A MOTORE  AUTORIZZATI.


Art.1-Possono essere autorizzati :
-i  veicoli a motore dei proprietari  od affittuari di immobili  All’Alpe Veglia;
-i veicoli a motore  degli operatori turistici , degli agricoltori , dei commercianti che operano all’Alpe Veglia;
-i veicoli  a motore di imprenditori  od imprese   che temporaneamente operano al Veglia;
-i  mezzi  necessari per lo svolgimento di attività di vigilanza , di soccorso e di sviluppo culturale e turistico.
Art.2) Si intendono autorizzati al transito i Soci in regola con il pagamento della quota di adesione annuale.
Art.3-  Coloro che rientrano nella casistica indicata nell’art.1 dovranno:
Presentare richiesta all’Ente  di Gestione del Parco ed ottenere regolare autorizzazione;
 Inviare al Comune di Trasquera , con Raccomandata RR, apposita dichiarazione  per sollevare il Comune da eventuali responsabilità.
 Presentare la suddetta documentazione al Consorzio per ottenere  il bollino annuale e la chiave della sbarra.
Art4) Le persone o  le ditte autorizzate dovranno segnalare , agli Enti indicati nell’art.2, tutte le variazioni  relative agli automezzi  non appena queste si verificano .
Art.5) Le persone o le Ditte  che perdessero i requisiti necessari  per ottenere l’autorizzazione all’accesso  , dovranno  segnalarlo e restituire al Consorzio la chiave in loro possesso.
Art.6)  Fermo restando il rispetto delle ordinanze sindacali del Comune di Trasquera e del Piano di evacuazione del Comune di Varzo,  il transito dei veicoli  alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali  è vietato  nelle seguenti fasce orarie:
Dalle ore 9,00 alle ore 12,30  e dalle ore 15,00 alle ore 18,30
A partire  dall’ultima domenica di agosto    il divieto pomeridiano  va dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Art.7)  E’ vietato il transito  nel momento in cui le condizioni atmosferiche autunnali rendano ghiacciata e pericolosa la gippabile.
Art.8)  Competerà al personale di vigilanza  il controllo del rispetto del presente Regolamento e  della delibera  del Consiglio Direttivo del Parco  Veglia Devero del 11.6.2002 n°13.


 

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